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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 51

Norme per la concessione dei mutui per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali. (045U0051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1945)
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Testo in vigore dal: 15-3-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
 
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944,
n. 141; 
 
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211; 
 
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri  per
il tesoro e per le finanze; 
 
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
La concessione dei mutui per l'integrazione dei  disavanzi  economici
dei  bilanci  delle  Amministrazioni  provinciali   e   comunali   e'
effettuata in base al decreto interministeriale previsto dall'art. 3,
primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto  1944,
n. 211, dagli Istituti di credito all'uopo designati. 
 
Il  decreto  interministeriale,  da  pubblicarsi  senza  spesa  nella
Gazzetta Ufficiale del Regno, sostituisce, a tutti  gli  effetti,  la
deliberazione degli enti mutuatari. 
 
L'istituto  mutuante,  subito  dopo  la  pubblicazione  del   decreto
interministeriale,  provvede   senz'altro   alla   stipulazione   del
contratto di mutuo, subordinando  peraltro  la  somministrazione  del
mutuo stesso al preventivo rilascio, da parte  dell'ente  mutuatario,
o,  in  difetto,  da  parte  dello  Stato,  della  garanzia  prevista
dall'art.  1  lettera  b)  e  dall'art.  2   del   predetto   decreto
legislativo. 
 
Nei casi  di  assoluta  necessita',  riconosciuti  dalla  Commissione
centrale della finanza  locale,  l'istituto  mutuante  potra'  essere
autorizzato, con il decreto interministeriale, cui al primo comma del
presente articolo, ad effettuare, appena stipulato  il  contratto  di
mutuo - ed in pendenza  delle  pratiche  per  la  determinazione  dei
cespiti da costituire in garanzia - la somministrazione di una  somma
non eccedente i due terzi dell'importo del mutuo stesso. In tal caso,
l'operazione di mutuo sara' assistita dalla garanzia dello Stato,  la
quale cessera', in tutto o in parte, se e quando venga provveduto  al
rilascio della garanzia di cui all'art.  1  lettera  b)  del  decreto
legislativo 24 agosto 1944, n. 211. 
 
Il saldo della somma mutuata sara' somministrato allorche' sia  stato
provveduto a tale costituzione di garanzia o sia  stata  riconosciuta
la impossibilita'  dell'ente  mutuatario  di  costituirla,  ai  sensi
dell'art. 2 del succitato decreto legislativo.