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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 38

Prezzi del pane e della pasta. (045U0038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-3-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, con il quale viene disciplinata la raccolta e la distribuzione dei cereali e delle fave;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, che fissa i prezzi al consumo del pane e della pasta;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, commercio e lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1




I prezzi base di cessione ai molini del frumento, dell'orzo vestito e della segale di produzione nazionale e di importazione, destinati alla panificazione ed alla pastificazione, sono fissati come segue:
grano tenero: L. 1.241,30 al quintale franco molino merce nuda;

grano duro: L. 1.241,30 al quintale franco molino, merce nuda;

orzo vestito: L. 953,80 al quintale franco molino merce nuda;

segale: L. 1.137,20 al quintale franco molino merce nuda.

I prezzi predetti sono comprensivi:

a) della quota per le spese di trasporto dei cereali «franco molino», delle farine per panificazione «franco magazzino intercomunale», degli sfarinati per pastificazione a «franco pastificio» e della pasta «franco magazzino intercomunale»;

b) della quota spese di gestione ammassi;

c) della quota spese per variazioni di prezzo derivanti dalle effettive caratteristiche dei prodotti;

d) dell'imposta generale sull'entrata nelle misure fisse di L. 46,08 a quintale per il grano tenero, di L. 49,80 a quintale per il grano duro, di L. 40,38 al quintale per l'orzo vestito e di L. 47,16 a quintale per la segale.

Con le quote di cui ai punti a), b) e c) si costituiranno tre separate gestioni, tenute dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per conto e sotto la vigilanza dello Stato.

Per conto e sotto la vigilanza dello Stato saranno anche, effettuati dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari i conguagli tra i ricavi derivanti alla gestione «granai del popolo» dai prezzi fissati al primo comma del presente articolo ed i prezzi praticati nei riguardi dei conferenti all'ammasso.

Sulla base dei prezzi indicati al primo comma del presente articolo, che potranno essere variati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione e di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno determinati i prezzi dei prodotti derivati.