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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1945, n. 32

Obbligo di restituzione delle cose mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori. (045U0032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-2-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:

Art. 1



Chiunque, dopo il 10 luglio 1943, sia venuto in possesso di cose mobili di pertinenza dello Stato e non possa dimostrare la legittimità di tale possesso è tenuto restituire entro trenta giorni dalla pubblicazione delle modalità che saranno indicate dalle amministrazioni interessate a mezzo di ordinanze dei precetti delle singole province o, per le cose di pertinenza della Amministrazione militare, dei comandi militari competenti.

Ai fini del ricupero delle cose mobili di cui al comma precedente, le autorità sopraindicate hanno facoltà di concedere, se del caso, al detentore un indennizzo non superiore al 20 per cento del valore venale dell'oggetto al 10 luglio 1943.