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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 19

Norme per agevolare operazioni su titoli di debito pubblico già ostacolato per cause dipendenti dalla guerra. (045U0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-2-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 41, e il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con i quali furono apportate modificazioni alle norme del testo unico e del regolamento anzidetti, nonché i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89, e 29 dicembre 1932, n. 1740, che estesero le modificazioni stesse ad altri debiti;
Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700, per il servizio dei buoni del tesoro poliennali al portatore e nominativi;
Veduto il R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586, convertito nella legge 8 agosto 1941, n. 925, contenente norme per la consegna dei buoni del tesoro novennali 5 per cento - 1950, sottoscritti nell'Africa orientale italiana;
Veduto il R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, per il risarcimento dei danni di guerra rispetto ai titoli di Stato;
Veduti i decreti legislativi Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 173 e 174, circa il pagamento degli interessi, rispettivamente, su titoli nominativi di rendita, per i quali siano esauriti i tagliandi o non siansi potute emettere le formule di ricevuta, e sui buoni del tesoro poliennali non consegnati ai sottoscrittori;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 269, recante agevolazioni per il rimborso dei buoni del tesoro novennali già scaduti;
Ritenuta l'opportunità di dettare norme, che, nelle eccezionali contingenze e difficoltà determinate dallo stato della presente guerra, valgano ad agevolare i portatori di titoli pubblici, temperando, con adeguate cautele, l'attuale ordinamento, e ad assicurare altresì, per quanto possibile, la ripresa del normale funzionamento dei servizi di debito pubblico e l'eseguibilità delle ordinarie operazioni, anche per ciò che concerne titoli nominativi;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia che con il Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:

Art. 1



La prescrizione degli interessi, relativi ai titoli di debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, rimane sospesa, con effetto dal 7 settembre 1943, fino a un anno dopo la dichiarazione di cessazione dell'attuale stato di guerra.

È parimenti sospesa, per il medesimo periodo di tempo, la prescrizione dei premi, sorteggiati e attribuiti ai buoni del tesoro poliennali in circolazione.