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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 348

Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra. (044U0348)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1949)
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Testo in vigore dal: 1-1-1947
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata ; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  9  gennaio  1940,  n.  2,  istitutivo
dell'imposta generale sull'entrata,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 19 giugno 1940, n. 762; 
 
  Vista  la  legge  1°  novembre  1940,  n.  1608,  recante   aumenti
dell'imposta, sull'entrata per alcune categorie di prodotti; 
 
  Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, convertito nella
legge 26  maggio  1942,  n.  627,  recante  l'esenzione  dell'imposta
sull'entrata per alcuni generi alimentari; 
 
  Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452,  concernente,  fra
l'altro, la istituzione di  un'addizionale  straordinaria  di  guerra
all'imposta sull'entrata ; 
 
  Ritenuta la urgente necessita' di misure tributarie in  materia  di
imposta sull'entrata; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  sulla proposta, del Ministro per le finanze ; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'aliquota  dell'imposta  sull'entrata  stabilita  dall'articolo  7
della legge 19 giugno 1940, n. 762, e' determinata nella misura del 4
% dell'entrata imponibile. ((1)) 
 
  Nella stessa misura e' dovuta  sulle  merci  importate  dall'estero
l'imposta prevista dall'art. 17 della legge suddetta. 
 
  Restano ferme le speciali  aliquote  d'imposta  stabilite  per  gli
oggetti d'arte e per il bestiame bovino, ovino e suino dagli articoli
6 e 7 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  27  dicembre  1946,  n.
469, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota dell'imposta
sull'entrata  stabilita  dai  l'art.  1   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e' determinata nella  misura
del 3% dell'entrata imponibile".