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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 245

Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo. (044U0245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-10-1944 al: 16-8-1951
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Per i generali di Armata nominati a tale grado e mantenuti nei ruoli del servizio permanente per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1936, n. 872, hanno vigore i limiti di età stabiliti dall'allegato 1 alla legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e dall'art. 52 della legge stessa.