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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193

Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere. (044U0193)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  14-9-1944 al: 8-10-2010
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Art. 1

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2703;

Visto il R. decreto legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 giugno 1934, n. 1169;

Vista la legge 2 giugno 1936, n. 1225;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936, n. 2145;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 966;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;

Vista in legge 13 luglio 1929, n. 1139;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

È istituita la qualifica di carabiniere scelto.

Tale qualifica può essere conferita, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri che, avendo compiuto sei anni di servizio effettivo, di cui gli ultimi tre con ottimi requisiti disciplinari, abbiano la necessaria autorevolezza e risultino di distinta capacità professionale.

Su proposta dei superiori gerarchici, il Comandante generale dell'Arma può revocare la qualifica, nei casi di grave mancanza disciplinare o di persistente cattiva condotta.