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REGIO DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 119

Modifica dell'art. 125 del T.U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico. (044U0119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-4-1944 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il primo comma dell'art. 125 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è modificato come segue:

«Le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico, proposte dai rappresentanti provinciali delle categorie interessate, sono stabilite per ciascuna provincia dal Prefetto, con proprio decreto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità.

«Per le successive modifiche che comportino maggiorazione delle tariffe dovrà essere chiesta l'autorizzazione del Ministero dell'Interno».