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REGIO DECRETO-LEGGE 4 aprile 1944, n. 111

Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie. (044U0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-4-1944 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Considerato che, in attesa di poter indire le elezioni amministrative, occorre dettare norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiarmo:

Art. 1



Ogni comune ha un sindaco ed una giunta municipale.

Il sindaco e gli assessori municipali sono nominati dal Prefetto.

Essi possono essere revocati dal Prefetto per inadempienza dei doveri d'ufficio o per motivi di ordine pubblico.

Contro i provvedimenti di revoca non è ammesso gravame in sede giurisdizionale o amministrativa.