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REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 109

Costituzione, in deroga agli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e per la durata dell'attuale stato di guerra, di una Commissione unica, per ciascun Dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato. (044U0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-4-1944 al: 7-6-1945
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per tutta la durata della presente guerra e fino alla conclusione della pace le attribuzioni e i poteri nella materia di personale e disciplinare, spettanti ai Consigli di Amministrazione e alle Commissioni di disciplina ed organi similari, vengono demandati, in deroga alle norme vigenti, ad una unica Commissione per gli affari del personale da costituirsi presso ciascun Dicastero.

Tale Commissione è presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, o, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento degli stessi, da un alto funzionario dei ruoli del rispettivo Dicastero, designato dal Ministro; ed è composta, per ogni Amministrazione, di tre funzionari da scegliersi dal Ministro tra i più elevati in grado dei detti ruoli e del competente capo del personale o del funzionario di ruolo dell'Amministrazione Centrale al quale ne siano state attribuite le funzioni, purché di grado non inferiore al nono.

Un impiegato del Ministero, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ove questi sia il Ministro o il Sottosegretario di Stato; se la Commissione è invece presieduta da un funzionario designato dal Ministro, la deliberazione si ritiene favorevole all'impiegato.