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REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 101

Norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette Amministrazioni, Enti ed Aziende già licenziati per motivi politici. (044U0101)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-4-1944 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli effetti degli artt. 3 comma 1° lettera a) del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B e 3 n. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e per le valutazioni ivi previste, relative al personale civile delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, al personale militare del R. Esercito, della R. Marina e della R.
Aeronautica ed al personale della R. Guardia di Finanza, è istituita, in sostituzione dei Consigli di Amministrazione e delle Commissioni di disciplina e degli organi similari richiamati dai citati RR. decreti-legge, una Commissione unica, presieduta da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.

La Commissione è divisa in due Sezioni, composte ciascuna:

1) di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al IV nominato dal Capo del Governo su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;

2) di un cittadino di specchiata probità, che non abbia mai svolto attività politica a favore del fascismo, nominato dal Capo del Governo, su proposta del Ministro dell'Interno;

3) di un funzionario dell' Amministrazione o di un ufficiale dell'Arma o del Corpo ai quali appartiene il dipendente la cui situazione deve essere esaminata, di grado pari o superiore allo stesso e comunque non inferiore al grado IX o parificato, designato dal capo del relativo Dicastero.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle cancellerie o segreterie giudiziarie di grado non inferiore all'VIII, designato dal Ministero per la Grazia e Giustizia.