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REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 80

Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico. (044U0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-3-1944 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 7 aprile 1941, n. 266 sul trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra;
Visto il R. decreto 22 maggio 1942, n. 880 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 7 aprile 1941, n. 266;
Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B con il quale i servizi della Marina Mercantile, già attribuiti al Ministero delle Comunicazioni, sono stati passati al Ministero della Marina;
Ritenuta la urgente necessità di applicare il trattamento della legge suddetta agli equipaggi delle navi catturate dai tedeschi adattandolo alle attuali circostanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Ministro della Marina, di concerto con i Ministri per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266 e nel relativo regolamento approvato con il decreto 22 maggio 1942, n. 880 vanno applicate con le limitazioni e le modalità appresso specificate, nei riguardi delle navi catturate o affondate dalle FF.AA. tedesche, dopo il giorno 8 settembre 1943.