stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 79

Modificazione del T.U. delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina. (044U0079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-3-1944 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Testo Unico sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della R. Marina approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina, di intesa con il Ministro per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'ultimo comma dell'art. 9 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della R. Marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, sostituite dall'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 899, e modificato dall'art. 3 della legge 8 luglio 1942, n. 800, è abrogato e sostituito dal presente:

«Nel caso in cui alla data della convocazione della Commissione alcuna delle cariche previste dal presente articolo non sia ricoperta ovvero alcuno degli ufficiali ammiragli o generali designati quali membri non sia disponibile o non sia in servizio, per la validità delle deliberazioni della Commissione Suprema, in deroga al successivo art. 11, basterà che siano presenti complessivamente, per lo scrutinio degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, almeno tre degli ufficiali ammiragli sopra indicati, nonché, per lo scrutinio degli ufficiali degli altri Corpi della R. Marina, almeno un ufficiale generale o superiore per ciascuno dei rispettivi Corpi.

I membri della Commissione Suprema d'avanzamento in sostituzione di membri assenti o impediti hanno voto limitato allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito».