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LEGGE 28 giugno 1943, n. 609

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto legge 10 marzo 1943-XXI, n. 86, concernente diritti erariali per le corse di cavalli ed altre gare. (043U0609)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-7-1943 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 marzo 1943-XXI, n. 86, concernente diritti erariali per le corse di cavalli ed altre gare, con la seguente modificazione:

All'art. 14, comma secondo, le parole: «nell'ammenda», sono sostituite con le parole: «nella multa».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Acerbo

Visto, il Guardasigilli: De Marsico