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LEGGE 17 giugno 1943, n. 571

Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano. (043U0571)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/1948)
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Testo in vigore dal:  18-7-1943 al: 8-6-1948
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Art. 1



Gli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 27 e 28 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 9. - La rendita catastale è la rendita media ordinaria ritraibile al netto delle spese e perdite eventuali, ed al lordo soltanto della imposta fabbricati, delle relative sovrimposte e dei contributi di ogni specie.

La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.

Per la prima formazione del catasto le unità immobiliari saranno rilevate, per quanto riguarda la loro consistenza, con riferimento al 1° gennaio 1939-XVII. Per quanto riguarda gli elementi economici da assumere per la determinazione delle tariffe, si farà riferimento a quelli ordinari del triennio 1937-1939.

Art. 10. - La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità.

Analogamente si procede per le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sono raggruppabili in categorie e classi.

Art. 11. - La determinazione delle singole categorie e classi e delle relative tariffe, è eseguita, per ciascun comune o porzione di comune, a cura degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio. I quadri delle categorie e classi ed i prospetti delle relative tariffe sono comunicati alle Commissioni censuarie comunali, per i rispettivi comuni. I prospetti delle tariffe sono comunicati alle Commissioni censuarie provinciali, per tutti i comuni delle rispettive provincie.

Le controversie tra le Commissioni censuarie comunali e gli Uffici tecnici erariali circa la determinazione delle categorie e classi sono deferite alle Commissioni censuarie provinciali entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. Entro un uguale termine di 30 giorni da quello dell'avvenuta comunicazione, le Commissioni censuarie comunali hanno facoltà di presentare alle Commissioni censuarie provinciali le proprie osservazioni sul prospetto delle tariffe relative al proprio comune.

Le Commissioni censuarie provinciali, entro i successivi 60 giorni, viste le osservazioni delle Commissioni comunali, sentito l'Ufficio tecnico erariale competente, decidono in ordine alle controversie loro deferite nonché sui prospetti delle tariffe relative ai comuni della propria provincia.

Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali può ricorrere alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del ricorso.

La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali che non adottano in tempo debito le decisioni di propria competenza.

Le tariffe stabilite con la procedura del presente articolo sono pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 12. - L'assegnazione di ciascuna unità immobiliare alla categoria ed alla classe relative, nonché l'accertamento della consistenza delle singole unità immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguiti dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun comune o porzione di comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unità immobiliari, sono indicate le rispettive categorie e classi, nonché la consistenza e la rendita catastale.
Nella stessa tabella è indicata la rendita catastale per ogni singola unità immobiliare di cui all'art. 10.

La tabella è pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di 30 giorni. Il podestà, con suo manifesto, dà notizia di tale pubblicazione, indicando il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono prenderne visione.

Art. 16. - Il nuovo catasto edilizio urbano è formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.

Esso è costituito dai seguenti atti:

1) lo schedario delle partite;

2) lo schedario dei possessori;

3) la mappa urbana.

Le indicazioni del nuovo catasto edilizio urbano devono essere collegate a quelle del catasto urbano vigente qualora da parte degli interessati ne sia fatta specifica richiesta.

Art. 18. - Le variazioni occorrenti ai fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono fatte, sugli atti di cui al precedente art. 16 e per tutti i comuni delle provincie, dall'Ufficio tecnico erariale o da sua Sezione staccata, posti nel capoluogo della provincia.

Una copia dello schedario delle partite, tenuta al corrente con le successive variazioni, è depositata presso gli Uffici dell'anagrafe tributaria di ciascun distretto delle imposte dirette limitatamente ai comuni della circoscrizione. Presso i detti Uffici è depositata anche una copia della mappa, da aggiornarsi periodicamente a cura degli Uffici tecnici erariali.

I comuni possono ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati, od a loro spese con l'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano.

Art. 19. - Per le volture relative al nuovo catasto edilizio urbano, il diritto di scritturato di cui al n. 1, della tabella A annessa al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, è stabilito in lire 6.

Esso viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in ragione di lire 3 per ciascun Ufficio.

A richiesta di chi ha legittimo interesse possono essere rilasciate dagli Uffici tecnici erariali copie delle planimetrie allegate agli atti del nuovo catasto edilizio urbano.

I diritti catastali, di scritturato e di disegno per il rilascio di copie, certificati od estratti degli atti relativi al nuovo catasto edilizio urbano, nonché di planimetrie delle unità immobiliari urbane sono quelli stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

I diritti di scritturato e di disegno verranno ripartiti al personale degli uffici incaricati del rilascio delle copie, certificati od estratti con le modalità da stabilire con decreto Ministeriale.

Art. 20. - Le persone e gli enti di cui all'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato di possesso dei rispettivi immobili, che comunque implicano mutazioni ai sensi dell'art. 17.

Nei casi di mutazioni che implicano variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità immobiliari variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità alle norme di cui all'art. 7.

Art. 27. - Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi dei fabbricati secondo il preesistente ordinamento.

Art. 28. - I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova, di cui al precedente art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso a cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.

La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unità immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformità alle norme di cui all'art. 7.

I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 81 della legge 17 agosto 1942-XX, n. 1150.