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REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1943, n. 563

Provvidenze a favore dell'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma. (043U0563)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/1943, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 che entrano in vigore il 17/07/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-7-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Vista la legge dei diritti erariali sugli spettacoli approvata con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3276, e disposizioni successive;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di adottare provvedimenti finanziari intesi a consentire all'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera in Roma i mezzi per una normale gestione degli spettacoli lirici nel maggiore teatro dell'Urbe;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli enti di diritto pubblico e privato, che hanno la loro sede principale in Roma, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni dei rispettivi statuti e regolamenti, ad assumere l'impegno di versare un contributo annuale a favore dell'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma per una somma complessiva annua non superiore a due milioni.