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LEGGE 17 giugno 1943, n. 538

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII. (043U0538)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1943 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, ed a fare affluire, nelle Casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

È altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.