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REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1943, n. 397

Disciplina totalitaria della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave. (043U0397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-5-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 129;
Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per in disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, dipendente da causa di guerra, di disciplinare, in modo totalitario, la raccolta e la destinazione dei cereali e delle fave in relazione anche ai nuovi compiti demandati all'Associazione degli enti economici dalla legge 18 maggio 1942-XX, n. 566;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le corporazioni, per le finanze e per la grazia o giustizia;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il frumento, il granoturco, il risone, l'avena, l'orzo, la segale e le fave, fino dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro totale consistenza in granella, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto, alle esigenze generali dell'alimentazione nazionale, cui non possono essere sottratti, salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente.

Allo stesso vincolo sono sottoposti gli, altri prodotti atti alla panificazione, alla pastiticazione e ad altri usi alimentari, che verranno di volta in volta indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, nonché i cereali e le fave importati, fino dal momento della loro introduzione nel Regno.