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REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1943, n. 315

Unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura. (043U0315)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 8-5-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio  1939-XVII,  n.  129,  sulla
istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; 
 
  Ritenuto lo stato di necessita' per causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE  del  Fascismo,  Capo  del  Governo,  Primo
Ministro e Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per
le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario del Partito e
con i Ministri per  le  finanze,  per  la  grazia  e  giustizia,  per
l'agricoltura e foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  L'esercizio dell'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
sul   lavoro   in   agricoltura,   disciplinata   dal   decreto-legge
Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive  modificazioni,
e' trasferito alla data del 1° aprile 1943-XXI, dalle Casse mutue  di
cui all'art. 1 del R. decreto-legge  8  febbraio  1934-XII,  n.  319,
convertito nella legge 21  giugno  1934-XII,  n.  1255,  all'Istituto
nazionale fascista  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro. 
 
  Per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in
agricoltura  l'Istituto  nazionale  fascista  infortuni  terra'   una
gestione separata e distinta.