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LEGGE 1 aprile 1943, n. 295

Indennità annua supplementare ai rettori delle Regie università e ai direttori dei Regi istituti dell'Ordine universitario. (043U0295)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-5-1943 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quante segue:

Articolo unico.

A decorrere dall'anno accademico 1942-43 e fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, l'indennità annua supplementare da corrispondere ai rettori delle Regie università e ai direttori dei Regi istituti universitari ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, potrà variare da un minimo di lire 8000 ad un massimo di lire 25.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conio legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BIGGINI - ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO