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REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1943, n. 162

Disposizioni circa la sospensione delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione e disposizioni in materia di riduzione dei canoni di affitto degli immobili danneggiati in seguito ad eventi bellici. (043U0162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-4-1943 al: 12-11-1945
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato, Segretario del P.N.F., e con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per l'interno e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per tutta la durata dell'attuale stato di guerra è sospesa l'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, limitatamente al subaffitto di una parte dell'appartamento.