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REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1943, n. 121

Norme intese a considerare «presenti alle bandiere» i militari e i militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili. (043U0121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-3-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n.121;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e perl'aeronautica, d'intesa coi Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I militari e militarizzati che dall'11 giugno 1940-XVIII e sino ad un anno dopo la cessazione delle ostilità siano morti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o siano, per le stesse circostanze, dichiarati irreperibili, sono considerati, per un anno dalla data della partecipazione del decesso o della dichiarazione di irreperibilità, come «presenti alle bandiere».