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REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1943, n. 86

Diritti erariali per le corse di cavalli ed altre gare. (043U0086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1943.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 1943, n. 609 (in G.U. 14/07/1943, n.161).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-3-1943 al: 27-3-1945
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268, che approva la legge sulle tasse di bollo;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3276, che approva il testo di legge sui diritti erariali sui pubblici spettacoli e disposizioni successive;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di misure tributarie intese ad adeguare la imposizione sulle scommesse autorizzate e dei diritti erariali per l'ingresso in locali di pubblico spettacolo nei quali si accettano scommesse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La tassa di bollo sui biglietti delle scommesse di cui agli articoli 82 a 91 della legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, ed agli articoli 89, 90, 91 e 92 della tariffa allegato A, parte I, annessa alla detta legge è abolita.

In sostituzione della tassa di bollo di cui al comma precedente, sull'introito lordo delle scommesse al totalizzatore e al libro, accettate, da chi è legalmente autorizzato ad esercirle, nelle corse di qualunque genere e con qualunque mezzo effettuate, nei concorsi ippici, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone, nelle gare di tiro a volo ed in ogni altra gara o competizione, è dovuto un diritto erariale nella misura del 5 per cento.