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REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1942, n. 1594

Reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore. (042U1594)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 marzo 1943, n. 190 (in G.U. 15/04/1943, n.87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-1-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista là legge 27 giugno 1942-XX, n. 842, concernente il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore l'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito;
Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo de Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministro per la guerra ha facoltà di riesaminare ai fini del trasferimento nel Corpo o nel Servizio d Stato Maggiore e secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge 27 giugno 1942-XX, n. 842, i tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, iscritti nei ruoli di anzianità di cui all'art. 5 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, che abbiano superato i corsi dell'Istituto superiore di guerra e che:

a) alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942-XX, n. 842, abbiano riportato giudizio di esclusione da una delle posizioni previste dai capoversi b) e c) dell'art. 18 della stessa legge 27 giugno 1942-XX, n. 842;

b) abbiano prestato, posteriormente alla data del giudizio di esclusione di cui alla precedente lettera a), un periodo di un anno di servizio in incarichi di Stato Maggiore;

c) abbiano dato negli incarichi di Stato Maggiore, di cui alla precedente lettera b) un rendimento pratico eccezionale ed abbiano dimostrato di essere in possesso, in modo spiccato, dei requisiti indispensabili per un ufficiale del Corpo o del Servizio di Stato Maggiore.