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LEGGE 7 novembre 1942, n. 1528

Modificazioni agli articoli 124 e 167 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (042U1528)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-1-1943 al: 21-12-2008
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA


Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 124 e 167 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono sostituiti dai seguenti:


Art. 124. - Il Ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati:


a) l'elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali;

b) l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando, detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali.

Art. 167. - È data facoltà al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, di stabilire a quali delle specialità medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 123, relativa all'obbligo da parte del farmacista della conservazione della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni.

È data altresì facoltà al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, di sottoporre all'obbligo della presentazione di ricetta medica la vendita di specialità medicinali la cui somministrazione, o per la loro composizione o per l'indicazione di uso, richieda speciale cautela.

Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, può inoltre subordinare all'obbligo della presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta, la vendita di specialità medicinali il cui uso continuato possa determinare stati tossici.

I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono le specialità sottoposte all'obbligo di cui al comma precedente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato ; segnarvi in lettere la dose della specialità prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. La ricetta dovrà essere conservata dal farmacista.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE


MUSSOLINI


Visto, il Guardasigilli: GRANDI