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REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1942, n. 1520

Istituzione di una Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita. (042U1520)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 marzo 1943, n. 241 (in G.U. 24/04/1943, n.95).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-1-1943 al: 8-12-2000
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il capo VII del titolo II della legge di guerra, cui testo è stato approvato con il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Quando i registri per gli atti di morte o di nascita, tenuti nella zona di operazioni da comandi o enti militari ai sensi degli articoli 109 e seguenti della legge di guerra, siano andati smarriti o distrutti, si può provvedere alla rinnovazione degli atti iscritti e, ove la rinnovazione non sia possibile, alla loro ricostituzione.

La ricostituzione è demandata a una Commissione unica per tutte le Forze armate costituita presso il Ministero della guerra.