stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1942, n. 1498

Provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche. (042U1498)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-12-1942 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al personale di ruolo, o non di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbia persone di famiglia acquisita od originaria, conviventi ed a carico, e presti servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente ed a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta per l'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate, abbiamo lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni normali concernenti i trasferimenti di servizio.

La sovvenzione di cui al presente articolo non sarà corrisposta quando le Amministrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del trasferimento della famiglia sussidi o aiuti in altra forma di importo non inferiore a quello della sovvenzione determinato come sopra. Nel caso che la sovvenzione così determinata sia di importo superiore a quello degli accennati sussidi od aiuti, detta sovvenzione sarà corrisposta in misura pari all'eccedenza.