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REGIO DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1942, n. 1398

Modificazioni al testo unico 9 marzo 1942-XX, n. 357, per la negoziazione dei titoli azionari non quotati in Borsa. (042U1398)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-12-1942 al: 1-4-1943
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari non quotati in borsa, di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, è stabilita, salva l'eccezione di cui al successivo art. 2, nella misura del 4 per cento e si applica sul valore pieno di cessione dei titoli, il quale, peraltro, non potrà essere inferiore a quello risultante dalla più recente valutazione dei titoli stessi divenuta definitiva agli effetti dell'imposta di negoziazione, a norma del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, od al nominale se si tratta di titoli non valutati.

La sovrimposta nella misura di cui al comma precedente assorbe l'imposta sul plusvalore stabilita per la negoziazione dei detti titoli dal testo unico sopra citato e fa carico in parti uguali a ciascuno dei contraenti, ferma peraltro rimanendo la solidarietà per il pagamento di essa nei confronti della Finanza.