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LEGGE 2 ottobre 1942, n. 1251

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5, concernente la costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego. (042U1251)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 5-11-1942
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5,
concernente  la  costituzione  di   una   gestione   speciale   degli
accantonamenti dei fondi per  le  indennita'  dovute  dai  datori  di
lavoro ai propri  impiegati  in  caso  di  risoluzione  del  rapporto
d'impiego, con le seguenti modificazioni: 
 
  All'art. 3, comma secondo, lettera b),  alle  parole:  in  caso  di
morte, sono aggiunte le parole: o di invalidita' permanente  in  caso
di licenziamento, ed alla parola: avvenuta, e' sostituita la parola :
avvenute. 
 
  Allo stesso art. 3, comma ultimo, le parole: Il saggio  d'interesse
di cui alla lettera a) e le norme, sono sostituite con le seguenti: I
poteri del Comitato di cui al comma primo, il saggio  d'interesse  di
cui alla lettera a) e le altre norme. 
 
  Allo stesse art. 3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
L'impiegato al quale viene liquidata l'indennita' di  legge,  essendo
mantenuto  in  servizio,  conserva,  per  i  successivi  alimenti  di
stipendio, i diritti derivanti dalla sua anzianita'  iniziale,  e  il
datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere ai relativi versamenti al
Fondo in conformita' dell'art. 1. 
 
  All'art.  4,  comma  primo,  lettera  b),  dopo  le  parole:   come
beneficiari, sono  inserite  le  seguenti:  per  la  parte  afferente
all'indennita' di licenziamento e all'integrazione di cui all'art. 3,
n. 2-b). 
 
  Allo stesso art. 4, comma primo, lettera d), alle parole: nel  caso
di morte  dell'impiegato,  sono  sostituite  le  seguenti:  nei  casi
previsti alla lettera b) del secondo comma dell'art. 3. 
 
  Allo stesso art. 4, il comma secondo e' cosi'  modificato:  Per  le
prestazioni di cui alle lettere c) e d) la determinazione dei premi e
delle riserve matematiche deve essere fatta separatamente  da  quella
per le altre forme di previdenza. 
 
  All'art. 5, comma primo, sono soppresse le parole:  obbligatoria  o
contrattuale. 
 
  Allo stesso art. 5, comma terzo, dopo le parole: datore di  lavoro,
sono inserite le seguenti: in unica soluzione o  a  scelta  dell'Ente
stesso. 
 
  Allo stesso art. 5, comma quarto, le parole: su autorizzazione  del
Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le  finanze,
sono sostituite con le seguenti: con obbligo di  darne  comunicazione
al Ministero delle finanze. 
 
  Allo stesso art. 5,  e'  aggiunto  il  seguente  quinto  comma:  La
suddetta rateazione e' consentita anche per i maggiori versamenti  di
cui al terzo comma dell'art. 8. 
 
  All'art. 6, comma  primo,  le  parole:  nel  caso  di  morte,  sono
sostituite con le seguenti: nei casi previsti  alla  lettera  b)  del
secondo comma dell'art. 3. 
 
  Allo stesso art. 6,  comma  secondo,  in  fine,  sono  aggiunte  le
parole: e debbono garantire agli aventi diritto, nel  caso  di  morte
dell'impiegato, oltre le prestazioni per la risoluzione del  rapporto
d'impiego, anche l'indennita' integrativa  di  cui  alla  lettera  b)
dell'art. 3. 
 
  Allo stesso art. 6, dopo il comma terzo, e' aggiunto  il  seguente:
Le domande di esonero dall'obbligo dei versamenti di cui al  predetto
art. 2, possono essere presentate, oltre che dai  singoli  datori  di
lavoro,  dalle  Associazioni   sindacali,   che   li   rappresentano,
nell'interesse delle rispettive categorie. 
 
  Allo stesso art. 6, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto  il  seguente:
Per i casi di morte che si verifichino nelle  more  dell'esame  delle
domande di esonero l'indennita' integrativa di cui all'art.  3  e'  a
carico del Fondo, salvo il diritto di rivalsa  del  Fondo  verso  gli
obbligati. 
 
  All'art. 9, comma secondo, le  parole:  Alla  fine  dell'anno  poi,
insieme al conguaglio di cui al secondo comma  dell'art.  2,  saranno
effettuati, sono modificate come segue: Alla fine dell'anno,  insieme
al conguaglio di cui  al  secondo  comma  dell'art.  2,  saranno  poi
effettuati. 
 
  All'art. 13 e' sostituito il  seguente:  Nel  caso  di  risoluzione
immediata  del  rapporto  di  impiego  per  cause  dovute   a   colpa
dell'impiegato, le quali non consentano  la  prosecuzione,  sia  pure
provvisoria, del rapporto e non sussista diritto  all'indennita',  ed
in caso di  risoluzione  per  dimissioni  che  non  comporti  diritto
all'indennita',  il  Fondo,  qualora  non  sussista  controversia  in
materia, rimborsera' al datore  di  lavoro,  in  sede  di  conguaglio
annuale, i versamenti effettuati per detto impiegato e gli  interessi
maturati. 
 
  All'art. 15, il  comma  secondo  e'  sostituito  col  seguente:  In
applicazione di questo principio gli  accantonamenti  debbono  essere
commisurati alle retribuzioni lorde ed i versamenti  saranno  portati
in diminuzione dei redditi aziendali. 
 
  Allo stesso art. 15, comma terzo,  dopo  le  parole:  l'imposta  di
ricchezza mobile, sono aggiunte le parole: categoria C-2. 
 
  Allo stesso art. 15, dopo il comma terzo, e' inserito il  seguente:
Anche l'interesse annuo spettante ai datori di lavoro,  previsto  nel
secondo comma, n. 2-a, dell'art. 3, e' esente  da  ogni  e  qualsiasi
imposta. 
 
  Allo stesso art. 15, l'ultimo comma e' sostituito col seguente:  La
tassa di assicurazione relativa alle polizze stipulate ai sensi degli
articoli 4 e 5 e' dovuta soltanto sulla parte del premio  che  ecceda
quello afferente alle indennita' di cui al primo comma dell'art. 2 ed
alla lettera b) dell'art. 3. 
 
  All'art. 16, comma primo, alle parole: al pagamento dei versamenti,
sono sostituite le altre: ai versamenti. 
 
  Allo stesso art. 16, in  fine,  sono  aggiunti  i  seguenti  comma:
L'Istituto gestore del Fondo e' tenuto a pagare in proprio al  datore
di lavoro o, in caso di morte dell'impiegato,  agli  aventi  diritto,
gli interessi di mora in ragione del 7 per cento sulle somme  versate
dal Fondo oltre i termini di cui agli articoli 9, 10 e 11. 
 
  La stessa misura d'interesse sara'  dovuta  dal  datore  di  lavoro
all'impiegato, in caso di ulteriore ritardo nella liquidazione  della
indennita'. 
 
  Dopo l'art. 17, e' aggiunto il seguente: 
 
 
                              Art. 18. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare, con  Regio  decreto,
le disposizioni del R. decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5, con  le
disposizioni del Codice civile nel testo approvato con R. decreto  16
marzo 1942-XX, n. 262. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a San Rossore, addi' 2 ottobre 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                         MUSSOLINI - DI REVEL - RICCI 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi