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REGIO DECRETO 5 settembre 1942, n. 1235

Modificazioni allo statuto della Regia università di Catania. (042U1235)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 17-11-1942
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Catania, approvato con
il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, numero 1073, e  modificato  con  i
Regi decreti 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1527, e 15 aprile 1942-XX,  n.
424; 
 
  Veduto il testo unico delle  leggi  sull'istruzione  universitaria,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28  novembre  1935-XIV,  n.  2044;  7  maggio
1936-XIV,  n.  882;  30  settembre  1938-XVI,  n.  1652;  5   ottobre
1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII,  n.
1526; 10 ottobre 1941, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375; 
 
  Vedute  le  preposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Catania,  approvato   e
modificato con i Regi decreti sopraindicati, e'  cosi'  ulteriormente
modificato: 
 
  Art. 39. - Agl'insegnamenti complementari del corso  di  laurea  in
medicina e chirurgia e' aggiunto quello di  «clinica  delle  malattie
tropicali e subtropicali». 
 
  Dopo l'art. 60 e' aggiunto il seguente: 
 
  «Art. 61. - Il professore di chimica farmaceutica  e  tossicologica
e' aggregato al  Consiglio  della  facolta'  di  scienze  matematiche
fisiche e naturali a termine dell'art. 15 del testo unico delle leggi
sull'istruzione universitaria». 
 
  In conseguenza dell'aggiunzione del predetto articolo e' modificata
la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 5 settembre 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               BOTTAI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1942-XXI 
 
  Atti del Governo, registro 450, foglio 109. - MANCINI