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LEGGE 3 luglio 1942, n. 971

Parziale reintegrazione al capitolo di spesa del Ministero di grazia e giustizia dell'importo delle forniture eseguite negli Istituti di prevenzione e di pena su richiesta delle pubbliche Amministrazioni e dei privati. (042U0971)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1993)
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Testo in vigore dal:  23-9-1942 al: 12-8-1993
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Art. 1



Le Amministrazioni pubbliche e i privati che commissionano forniture all'Amministrazione carceraria debbono versare anticipatamente in Tesoreria una parte del prezzo, non inferiore all'80 per cento, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.