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REGIO DECRETO 22 maggio 1942, n. 880

Regolamento per l'esecuzione della legge 7 aprile 1941, n. 266, che detta norme speciali per il trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate all'estero o in porti dell'A.O.I., in conseguenza della guerra. (042U0880)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-9-1942 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 13 della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266, relativa al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'A.O.I. in conseguenza della guerra;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il trattamento spettante ai marittimi a norma dell'art. 5 della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266, dalla data della sua entrata in vigore è costituito per le singole categorie dai seguenti elementi:

A) Personale di Stato maggiore delle Società Italia, Linee Triestine per l'Oriente, Adriatica, Tirrenia:

a) Personale di Stato maggiore di ruolo

- paga;

- indennità di grado o aggiunta servizio passeggeri;

- assegno ad personam;

- indennità di divisa;

- indennità di direzione sanitaria;

- soprassoldi per benemerenze civili e militari;

b) Personale di Stato maggiore non di ruolo

- come per il personale di Stato maggiore dipendente da altri armatori (successivo comma B) oltre l'indennità di divisa ove corrisposta.

B) Personale di Stato maggiore dipendente da altri armatori di piroscafi e motonavi:

- paga (secondo il contratto di arruolamento applicato per l'equipaggio di ciascuna nave);

- soprassoldi per benemerenze civili e militari.

C) Marconisti di ruolo della Società italiana radio marittima:

- paga (secondo la categoria di nave sulla quale il marittimo era imbarcato);

- assegno ad personam;

- indennità di divisa;

- soprassoldi per benemerenze civili e militari.

D) Altri marconisti:

Come per gli ufficiali dei piroscafi e motonavi (comma B) oltre alla indennità di divisa ove corrisposta.

E) Allievi ufficiali:

- paga di cui fruivano alla data del 9 giugno 1940 od alla data in cui la nave è venuta a trovarsi in una delle posizioni indicate all'art. 1 della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266, se successiva;

- soprassoldi per benemerenze civili e militari;

- indennità di divisa ove corrisposta.

F) Sottufficiali e comuni di piroscafi e motonavi:

- paga e soprassoldi di tabella (secondo il contratto di arruolamento applicato per l'equipaggio di ciascuna nave);

- soprassoldi per benemerenze civili e militari.

Al personale di bassa forza per il quale la tabella paghe del contratto collettivo di arruolamento prevede paga a convenirsi, quando non risulti dalla convenzione di arruolamento la paga convenuta, compete la paga più elevata prevista dalla tabella del contratto di arruolamento per marittimi della medesima categoria (sottufficiali o equiparati).

Eguale trattamento è dovuto per le grandi navi da passeggeri al personale specializzato di camera e cucina con qualifica non prevista dal contratto di arruolamento.

Ai musici di bordo, operatori di cinema e simili compete la paga che percepivano alla data del 9 giugno 1940 od alla data in cui la nave è venuta a trovarsi in una delle posizioni indicate all'art. 1 della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266, se successiva.

Al personale il cui compenso era costituito dal prodotto diretto di particolari attività (barbieri, fotografi, venditrici, e simili) compete la paga prevista per il cameriere comune dalla tabella del contratto collettivo di arruolamento applicabile alla nave.

G) Personale di velieri e motovelieri:

Ai marittimi di velieri e motovelieri, ove non sussistano paghe o compensi determinati da contratti collettivi di lavoro, sono corrisposte le paghe e i compensi indicati nelle convenzioni di arruolamento, e per quelli arruolati alla parte è corrisposta la paga o il compenso risultante dalla media delle retribuzioni percepite dai marittimi negli ultimi sei mesi precedenti alla data in cui il veliero o motoveliero è venuto a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266.