stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 luglio 1942, n. 852

Proroga dell'efficacia degli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1282, recante provvidenze per la Fabbrica del Duomo di Milano. (042U0852)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  22-8-1942 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'efficacia delle disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1282, concernente provvidenze per la Fabbrica del Duomo di Milano, è prorogata di 10 anni a partire dai 1° gennaio 1946-XXIV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI