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LEGGE 1 giugno 1942, n. 675

Inquadramento degli insegnanti dell'ordine elementare nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. (042U0675)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-7-1942
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare  iscritti  nelle
cinque categorie, di  cui  all'art.  15  del  R.  decreto  1°  luglio
1933-XI, n.  786,  e  quelli  delle  scuole  rurali,  di  cui  al  R.
decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI,  n.  1771,  sono  impiegati  dello
Stato e sono inquadrati  nel  gruppo  B  dell'ordinamento  gerarchico
stabilito per gli impiegati stessi. 
 
  La loro carriera si' svolge dal grado 12° al grado 9°. 
 
  Sono soppresse le categorie di cui  al  predetto  art.  15  del  R.
decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, ed e'  abrogato  l'art.  16  dello
stesso Regio decreto. 
 
  Agli insegnanti elementari e' dovuta l'aggiunta di famiglia di  cui
alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, e successive modificazioni. 
 
  Le indennita' temporanee di caroviveri previste per gli  insegnanti
elementari sono soppresse. 
 
  Per il trattamento di quiescenza, continuano ad essere iscritti  al
Monte pensioni gli insegnanti elementari che si trovino in servizio o
che  saranno  assunti  in  ruolo  per  effetto  di  concorsi  banditi
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  Per  quelli  invece  assunti  in   seguito   a   concorsi   banditi
posteriormente a tale  data  si  applicano  le  norme  di  quiescenza
vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato, salvo  che  siano
stati gia' iscritti al  Monte  pensioni,  nel  qual  caso  continuano
invece ad applicarsi le disposizioni del Monte stesso.