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REGIO DECRETO 15 aprile 1942, n. 423

Modificazioni allo statuto della Regia università di Milano. (042U0423)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  24-5-1942 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto lo statuto della Regia università di Milano, approvato con il decreto 4 novembre 1926-V, n. 2280 e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, numero 2233, 20 settembre 1928-VI, n. 2265, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2482, 30 ottobre 1930-IX, n. 1845, 22 ottobre 1931-IX, n. 1552, 27 ottobre 1932-X, n. 2091, 13 dicembre 1934-XIII, n. 2429, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2471, 22 maggio 1939-XVII, n. 1166, 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2056;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato coli il R. decreto 31 agosto 1933 anno XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre-1939-XVII, n. 1745, l° luglio 1940 anno XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, numero 1375;
Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, numero 1247;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia università di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti su indicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 1


Art. 17. - Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: «lingua e letteratura araba», «lingua e letteratura romena», «lingua e letteratura ungherese», «biblioteconomia e bibliografia».

Art. 18. - Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: «storia delle dottrine politiche», «storia delle dottrine economiche».

Art. 22. - Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: «istologia ed embriologia generale», «storia della medicina».

Gli articoli da 24 a 28 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 24. - La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia, le seguenti lauree:

in chimica industriale;

in fisica;

in scienze matematiche;

in matematica e fisica;

in scienze naturali;

in scienze biologiche;

in scienze geologiche.

Art. 25. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedentici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).

2. Chimica generale ed inorganica (biennale).

3. Chimica organica (biennale).

4. Chimica analitica.

5. Fisica sperimentale (biennale).

6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).

7. Esercitazioni di matematiche (biennale).

8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.

9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.

10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.

11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica fisica (biennale).

2. Fisica tecnica.

3. Chimica industriale (biennale).

4. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.

5. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).

6. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).

7. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale).

8. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).

2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.

3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.

4. Fisica superiore.

5.. Elettrotecnica.

6. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.

7. Chimica organica industriale.

8. Elettrochimica.

9. Siderurgia e metallurgia.

10. Scienza dei metalli.

I tre insegnamenti complementari di «analisi matematica», di «geometria analitica con elementi di proiettiva» e di «meccanica razionale con elementi di statica grafica», possono sostituire l'unico insegnante fondamentale di «istituzioni di matematiche» (biennale).

Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedentici.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione, lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

I laureati in chimica potranno essere ammessi al IV anno di corso della laurea in chimica industriale, e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali:

1. Chimica industriale (biennale).

2. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale).

3. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

4. Fisica tecnica.

5. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).

L'esame di «fisica tecnica», eventualmente già sostenuto per la laurea in chimica, potrà essere convalidato agli effetti della iscrizione al IV anno di corso per la laurea in chimica industriale.

Art. 26. - Norme per il biennio di studi propedeutici.

L'insegnamento di «istituzioni di matematiche» e le esercitazioni relative comportano rispettivamente un esame alla fine di ogni anno di corso. L'esame di «esercitazioni di matematiche» consta di una prova scritta.

Per l'ammissione all'esame di «istituzioni di mate- matiche », lo studente deve aver superato quello di esercitazioni dell'anno di corso relativo.

L'insegnamento di «chimica generale ed inorganica» comporta un colloquio alla fine di ogni anno di corso.

L'insegnamento di «chimica organica» comporta un colloquio alla fine del primo anno e l'esame alla fine del secondo anno.

L'insegnamento di «fisica sperimentale» comporta un esame alla fine di ogni anno di corso. Per l'ammissione all'esame di «fisica sperimentale» lo studente dovrà aver superato quello di «esercitazioni di fisica sperimentale».

Gli esami delle esercitazioni di «preparazioni chimiche», «analisi chimica qualitativa» e «fisica sperimentale» consteranno di due prove: pratica e scritta.

Art. 27. -« Norme per il triennio di applicazione.

L'insegnamento di «chimica fisica» e le esercitazioni relative comportano un esame alla fine di ogni anno di corso. Per l'ammissione all'esame di «chimica fisica», lo studente deve aver superato quello delle esercitazioni dell'anno di corso relativo. Le stesse norme valgono per la «chimica industriale» e le esercitazioni rispettive.

L'insegnamento di «impianti industriali chimici» comporta un esame alla fine di ogni anno di corso.

Gli esami delle «esercitazioni di analisi chimica quantitativa», «chimica fisica» «chimica industriale» constano di due prove, pratica e scritta.

Non potranno iscriversi a «chimica industriale II» e a «impianti industriali chimici II» gli studenti che non abbiano superato gli esami di «esercitazioni di chimica analitica quantitativa», di «chimica fisica I» e di «fisica tecnica».

Art. 28. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche sperimentali su argomento riferentesi alle discipline del corso di laurea, ed eseguite presso uno degli istituti già frequentati dallo studente; inoltre nella presentazione e discussione di uno studio e di un progetto di impianto riguardante l'industria chimica. È preceduto da una prova pratica e scritta su temi tratti dagli insegnamenti di applicazioni chimiche fondamentali del corso di laurea.

Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di «spettroscopia».


Art. 37. - È sostituito dal seguente:


«La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali e di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.

2. Fisica.

3. Chimica generale ed inorganica,

4. Chimica organica.

5. Mineralogia.

6. Geologia.

7. Geografia.

8. Botanica (biennale).

9. Zoologia (biennale).

10. Anatomia comparata.

11. Anatomia umana.

12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari

1. Chimica fisica.

2. Chimica biologica.

3. Antropologia.

4. Paleontologia.

5. Patologia vegetale.

6. Genetica.

7. Geografia fisica.

8. Petrografia.

9. Igiene.

10. Statistica.

11. Idrobiologia e pescicoltura.

12. Istologia ed embriologia.

13. Fisiologia vegetale.

14. Entomologia agraria.

Gli insegnamenti biennali di «botanica» e di «zoologia» comprendano tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari».

Dopo l'art. 39 sono aggiunti i seguenti concernenti le norme dei corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche.

«Art. 40. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.

2. Fisica.

3. Chimica generale ed inorganica.

4. Chimica organica.

5. Botanica (biennale).

6. Zoologia (biennale).

7. Anatomia comparata.

8. Anatomia umana.

9. Istologia ed embriologia.

10. Fisiologia generale (biennale).

11. Chimica biologica.

12. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.

2. Antropologia.

3. Genetica.

4. Fisiologia generale.

5. Idrobiologia e pescicoltura.

6. Patologia generale.

7. Entomologia agraria.

8. Patologia vegetale.

9. Paleontologia.

10. Geologia.

11. Statistica.

12. Microbiologia.

Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 41. - L'insegnamento biennale di botanica importa un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale il secondo sulla parte sistematica.

Gli insegnamenti biennali di zoologia e di fisiologia generale comportano un solo esame alla fine del biennio.

Non possono iscriversi a zoologia II gli studenti che non abbiano superato gli esami di chimica generale e inorganica, e di fisica.

Non possono iscriversi a fisiologia generale II, anatomia comparata, chimica biologica, istologia ed embriologia, gli studenti che non abbiano superato gli esami di botanica, zoologia, chimica organica, istituzioni di matematiche.

Art. 42. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche su argomento riferentesi alle discipline biologiche del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti già frequentati dallo studente, nella presentazione e discussione di una sottotesi su argomento di biologia animale oppure vegetale, a seconda che la dissertazione di laurea riguardi il secondo od il primo indirizzo; è preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti naturalistici fondamentali del corso di laurea.

Art. 43. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche:

2. Fisica sperimentale (biennale).

3. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

4. Mineralogia.

5. Geologia.

6. Geologia applicata.

7. Paleontologia.

8. Geografia.

9. Geografia fisica.

10. Topografia e cartografia.

11. Fisica terrestre.

12. Petrografia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.

2. Astronomia.

3. Zoologia.

4. Botanica.

6. Antropologia.

6. Geodesia.

7. Chimica fisica.

8. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).

9. Meccanica razionale con elementi di statica e disegno.

10. Statistica.

Gli insegnamenti di botanica e di zoologia devono avere indirizzo biogeografico.

Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 44. - Non possono iscriversi a mineralogia gli studenti che non abbiano superato l'esame di chimica generale ed inorganica.

Non possono iscriversi a fisica II gli studenti che non abbiano superato l'esame di istituzioni di matematiche.

Non possono iscriversi a geologia e petrografia gli studenti che non abbiano superato gli esami di fisica e di geologia.

Art. 45. - L'esame di laurea consiste nella dissertazione scritta riguardante ricerche sul terreno e di laboratorio riferentesi alle discipline geo-mineralogiche del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti frequentati dallo studente;

nella presentazione e discussione di una sottotesi su argomento di scienze geologiche o mineralogiche a seconda che la dissertazione di laurea riguardi il primo o il secondo indirizzo;

è preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti naturalistici fondamentali del corso di laurea ».

In conseguenza, dell'aggiunzione di questi articoli è modificala la numerazione di quelli successivi e dei loro riferimenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1942-XX

Atti del Governo, registro 445, foglio 27. - MANCINI