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LEGGE 30 marzo 1942, n. 377

Modificazione degli articoli 8 e 9 della legge 5 maggio 1939-XVII, n. 761, concernente l'incorporazione del Reparto speciale di pubblica sicurezza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nella Milizia nazionale della strada. (042U0377)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-4-1942
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 8 della  legge  5  maggio  1939-XVII,  n.  761,  concernente
l'incorporazione del Reparto speciale  di  pubblica  sicurezza  della
Milizia volontaria sicurezza nazionale nella Milizia nazionale  della
strada, e' cosi' modificato: 
 
  « Ai  fini  dell'impiego  il  personale  del  Reparto  di  pubblica
sicurezza  dell'Urbe  e'  alle  dirette  dipendenze   del   Ministero
dell'interno, il quale provvede  alle  spese  strettamente  attinenti
alla particolare attivita' di esso. 
 
  Ad ogni altro  effetto  economico  il  personale  suddetto  dipende
dall'Azienda autonoma statale della strada ».