stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1942, n. 332

Revisione del trattamento economico del personale di ruolo all'estero dell'Amministrazione degli affari esteri. (042U0332)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 giugno 1942, n. 895 (in G.U. 24/08/1942, n. 198).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-5-1942 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visto il R. decreto 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, convertito nella legge 23 marzo 1937-XV, n. 636;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di rivedere il trattamento economico del personale all'estero in dipendenza dell'applicazione del sistema dei pagamenti in clearing o mediante apertura di credito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le finanze e gli scambi e le valute; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari, agli estranei all'Amministrazione incaricati della reggenza di taluni di quegli Uffici o di funzioni di personale di ruolo; contemplate dal R. decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1195, al personale delle Scuole italiane all'estero, agli Addetti militari e Stampa, nonché ai funzionari di ruolo del Ministero per 'gli scambi e valute pressa i Regi uffici diplomatici, può essere concessa una maggiorazione percentuale nelle misure che saranno determinate per i singoli Paesi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per le finanze e gli scambi e valute sulle maggiorazioni percentuali di cui al R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, al R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, e al R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522.

Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno soggette, ove se ne presenti la necessità, a revisioni da stabilirsi con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per le finanze e gli scambi e valute.