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REGIO DECRETO 26 marzo 1942, n. 330

Modificazioni allo statuto della Regia università di Parma. (042U0330)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 5-5-1942
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Parma,  approvato  con
il R. decreto 13 ottobre  1927-V,  n.  2797  modificato  con  i  Regi
decreti 30 ottobre 1930-IX, numero 1772; 1° ottobre 1931-IX„ n. 1380;
26 ottobre 1933-XI, n. 2401;  13  dicembre  1934-XIII,  n.  2423;  1°
ottobre 1936-XIV, n. 2076; 20 aprile 1939-XVII, n.  1067;  1°  agosto
1941-X1X, n. 893; 
 
  Veduto il Testo unico delle  leggi  sull'istruzione  universitaria,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28  novembre  1935-XIV,  n.  2044;  7  maggio
1936-XIV,  n.  882;  30  settembre  1938-XVI,  n.  1652;  5   ottobre
1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940 anno  XVIII,  n.  992;  2  ottobre
1940-XVIII, n. 1526; 10  ottobre  1941-XIX,  n.  1173  e  24  ottobre
1941-XX; numero 1375; 
 
  Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, numero 1247; 
 
  Vedute  le  proposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta; 
 
  Riconosciuta  le  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Parma, approvato e modificato
con i Regi decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato: 
 
  Art. 16. - Agli insegnamenti complementari del corso di  laurea  in
giurisprudenza  e'  aggiunto  quello  di  «  Storia  e  dottrina  del
Fascismo». 
 
  Gli articoli 27,  28  e  29  sono  sostituiti  rispettivamente  dai
seguenti: 
 
  « Art. 27. - La durata del corso  dagli  studi  per  la  laurea  in
chimica e' di 5 anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in
un triennio di studi di applicazione. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Biennio di studi propedeutici. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Istituzioni di matematiche (biennale). 
 
  2. Chimica generale ed inorganica (biennale). 
 
  3. Chimica organica (biennale). 
 
  4. Chimica analitica. 
 
  5. Fisica sperimentale (biennale). 
 
  6. Mineralogia  con  esercitazioni  pratiche  (corso  speciale  per
chimici). 
 
  7. Esercitazioni di matematiche (biennale). 
 
  8. Esercitazioni di preparazioni chimiche. 
 
  9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine. 
 
  10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa. 
 
  11. Esercitazioni di fisica sperimentale. 
 
  Triennio di studi di applicazione. 
 
  Il triennio ha  due  diversi  indirizzi:  organico  -  biologico  e
inorganico - chimico - fisico. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi: 
 
  1. Chimica fisica (biennale). 
 
  2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa. 
 
  3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale). 
 
  4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica. 
 
  5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica
applicata (a scelta dello studente). 
 
  Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica, con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica' razionale con elementi di statica grafica. 
 
  (*) 4. Chimica organica industriale. 
 
  (*) 5. Chimica biologica. 
 
  (*) 6. Chimica farmaceutica. 
 
  7. Chimica. bromatologica. 
 
  (*) 8. Farmacologia. 
 
  (*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale. 
 
  (*) 10. Chimica agraria. 
 
  11. Chimica di guerra. 
 
  (*) 12. Elettrochimica. 
 
  13. Storia della chimica. 
 
  Sono      insegnamenti      complementari      per      l'indirizzo
inorganico-chimico-fisico: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica. 
 
  (*) 4. Fisica superiore. 
 
  (*) 5.  Fisica  tecnica  (corso  speciale  per  chimici  e  chimici
industriali). 
 
  (*) 6 Elettrochimica. 
 
  (*) 7 Chimica applicata (ai materiali da costruzione). 
 
  8. Chimica di guerra. 
 
  (*) 9. Spettroscopia. 
 
  (*) 10. Misure elettriche (corso speciale  per  chimici  o  chimici
industriali). 
 
  (*) 11. Chimica industriale. 
 
  12. Storia della chimica. 
 
  I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica  »,  di  «
geometria analitica con elementi di  proiettiva  »,  di  «  meccanica
razionale con elementi  di  statica  grafica  »,  possono  sostituire
l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di  matematiche  »
(biennale). 
 
  Art. 28. - Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo
studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti  gli
insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. Per essere
ammesso allo esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi  o
superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali  prescritti
per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i
complementari del gruppo seguito. 
 
  I sette  insegnamenti  complementari,  che  per  ciascuno  dei  due
indirizzi del triennio di applicazione, sono segnati  con  asterisco,
s'intendono  consigliati  in  vin  preferenziale.  Tuttavia,  ove  lo
studente intenda scegliere  per  l'indirizzo  prescelto  uno  o  piu'
insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto della
iscrizione al 1° anno degli studi di applicazione chiederne convalida
alla Facolta'. La scelta fatta in tal modo e' impegnativa e non  puo'
subire comunque variazioni durante il corso degli  studi.  Tutti  gli
insegnamenti biennali importano l'esame alla fine di ciascun anno. 
 
  Art. 29. - Per il conseguimento della laurea in chimica lo studente
deve presentare una dissertazione scritta, preferibilmente di  natura
sperimentale,  su  argomento  di  carattere  prevalentemente  chimico
concordato  con  un   professore   ufficiale   della   Facolta'.   La
dissertazione    deve    essere    presentata    alla     ,segreteria
dell'Universita' almeno dieci  giorni  prima  dell'esame  di  laurea,
insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione di  cui
all'art. 10 ». 
 
  Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di  laurea  in
medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:  «  parassitologia  »,
«podologia ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo: dello Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale dalle. leggi e dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 26 marzo 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               BOTTAI 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 aprile 1942-XX 
 
  Atti del Governo, registro 444, foglio 42. - MANCINI