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LEGGE 19 gennaio 1942, n. 86

Disposizioni concernenti le scuole non Regie e gli esami di Stato di maturità e di abilitazione. (042U0086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-3-1942 al: 31-7-1945
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Art. 1



Le denominazioni stabilite dalle leggi per gli istituti dell'ordine medio e degli ordini superiore e femminile possono essere assunte soltanto dalle scuole non Regie che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni Regie e svolgano l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario.

Le istituzioni scolastiche non Regie, che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle scuole Regie, assumono la denominazione generica di corsi.

L'Ente nazionale per l'insegnamento medio (E.N.I.M.), istituito col R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, assume la denominazione di Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.). Alla sua vigilanza sono sottoposti le scuole non Regie, e i corsi che hanno per scopo di impartire l'istruzione per il conseguimento di titoli di studio di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e femminile.

All'E.N.I.M.S. può essere affidata, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, la vigilanza su altri istituti di carattere culturale e scolastico.

La facoltà concessa all'E.N.I.M.S. dall'art. 18 del decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, di istituire in via d'esperimento scuole-tipo deve intendersi riferita, ai sensi della presente legge, alla istituzione e alla gestione di corsi organizzati con speciali programmi, metodi e in segnamenti, subordinatamente all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Fatta eccezione dei corsi per lavoratori di cui al Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, tutte le istituzioni scolastiche non Regie non considerate nel precedente comma 3° o per cui il Ministro per l'educazione nazionale non disponga ai sensi del comma 4°, sono qualificate corsi liberi d'istruzione tecnica e come tali sono sottoposte, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, alla vigilanza amministrativa, disciplinare e didattica del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, il quale, previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, ne autorizza l'apertura, ne ordina la chiusura e ne dà notizia al Sindacato nazionale fascista dei gestori di istituti di educazione e d'istruzione.