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REGIO DECRETO 6 gennaio 1942, n. 27

Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale. (042U0027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/07/1947)
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Testo in vigore dal: 17-7-1947
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395,  sull'ordinamento
gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; 
 
  Visto il R.  decreto  30  dicembre  1923-II,  n.  2960,  contenente
disposizioni   sullo   stato   giuridico   degli   impiegati   civili
dell'Amministrazione dello Stato; 
 
  Visto il R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, che  detta  norme
per gli esami di promozione nei ruoli dei personali civili di  gruppo
A; 
 
  Visti i Regi decreti 22  novembre  1937-XVI.  n.  1933,  19  maggio
1938-XVI, n. 617, e  22  maggio  1939-XVII,  n.  726,  che  apportano
integrazioni alle norme disciplinanti la promozione al grado  8°  del
personale di gruppo A; 
 
  Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n.  343,  convertito
nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019; 
 
  Visto il R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 367; 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE  del  Fascismo,  Capo  del  Governo  e  del
Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La  meta'  dei  posti  che  risultino  disponibili  alla  data   di
pubblicazione del presente decreto e di quelli che si renderanno tali
successivamente, fino al termine  della  guerra  attuale,  nel  grado
iniziale dei ruoli del  personale  dipendente  dalle  Amministrazioni
dello Stato, anche a ordinamento autonomo,  esclusi  soltanto  quelli
dei personali militari appartenenti ai Ministeri della guerra,  della
marina e dell'aeronautica, e che siano da conferire mediante concorso
per esami, o  per  titoli  ed  esami,  o  per  soli  titoli,  saranno
accantonati a favore di coloro  che,  nel  periodo  compreso  fra  la
pubblicazione del bando e l'espletamento  delle  prove  di  esame  di
ciascun concorso, si trovino sotto le armi, nonche' di coloro che per
ragioni dipendenti dallo  stato  di  guerra  non  possano  presentare
domanda di ammissione ai concorsi o raggiungere le sedi di esami. 
 
  I posti accantonati ai sensi del comma precedente saranno conferiti
mediante concorsi da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno
dalla cessazione dello stato di guerra tra  coloro  che  ne  facciano
domanda e comprovino di essersi trovati nelle condizioni  di  cui  al
predetto comma ed inoltre che,  alla  data  del  bando  del  concorso
originario, possedevano tutti i requisiti necessari per  parteciparvi
e che i requisiti medesimi, all'infuori del limite di  eta',  tuttora
possiedano alla data del bando del nuovo concorso. ((5)) 
 
  Ai concorsi riservati previsti dal precedente comma non sono  pero'
ammessi  i  candidati  che  abbiano  partecipato,  senza  conseguirvi
l'idoneita', al concorso originario per lo stesso ruolo. 
(2) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "Ai concorsi riservati previsti dagli articoli
1 e 2 dei R. decreto 6 gennaio 1942, n.  27,  oltre  le  persone  ivi
indicate,  sono  ammessi  a  partecipare,   indipendentemente   dalle
condizioni previste nei detti articoli, i  combattenti  della  guerra
1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati  e  gli  invalidi
per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed reduci dalla
prigionia o deportazione". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 giugno 1947,  n.  624
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il  termine  per  bandire  i
concorsi riservati, previsto dal secondo comma dell'art. 1 del  regio
decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e' portato al 15 aprile 1948".