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REGIO DECRETO 15 gennaio 1942, n. 6

Disposizioni per l'attuazione del Libro del Codice civile "Delle obbligazioni" e disposizioni transitorie. (042U0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/1942)
Testo in vigore dal: 12-2-1942
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24  dicembre  1925,  n.
2260, che delegano al Governo la facolta' di apportare  modificazioni
ed aggiunte al Codice civile e di  pubblicare  separatamente  singoli
libri o titoli del Codice stesso emendato; 
 
  Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 16, che  approva  il  testo
del libro del Codice civile «Delle obbligazioni»; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono approvate le Disposizioni  di  attuazione  e  transitorie  del
libro del Codice civile «Delle obbligazioni», viste, d'ordine Nostro,
dal Ministro di grazia e giustizia. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 15 gennaio 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                   Mussolini - Grandi 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato alla corte dei conti, addi' 28 gennaio 1942-XX 
 
  Atti del Governo, registro 441, foglio 93. - Mancini