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LEGGE 20 novembre 1941, n. 1432

Indennizzo per danni di guerra subiti da funzionari ed Impiegati dipendenti dal Ministero degli affari esteri. (041U1432)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-1-1942 al: 15-12-2009
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Art. 1



Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una Commissione con l'incarico di accertare, con tutti i mezzi possibili di prova, i danni subiti all'estero, in conseguenza della guerra ed a causa di servizio dal 1° settembre 1939-XVII in poi, nei territori appartenenti ai Paesi belligeranti, dai funzionari ed impiegati dipendenti dal predetto Ministero, nonché degli addetti militari, navali, aeronautici, commerciali e stampa e loro segretari, e di determinare con equi criteri l'indennità che a ciascuno si reputerà eventualmente dovuta.