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REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1941, n. 1386

Funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e proroga del relativo termine. (041U1386)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1941.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 maggio 1942, n. 560 (in G.U. 08/06/1942, n. 134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-12-1941 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2008, provvedimenti per la difesa dello Stato;
Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926-V, n. 2062, e 13 marzo 1927-V. n. 313, e gli altri successivi recanti norme per l'attuazione della predetta legge;
Visti la legge 4 giugno 1931-IX, n. 674, e il R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, che hanno prorogato il termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;
Visto l'art. 44 del R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1023, sulle disposizioni di coordinamento transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra;
Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, la marina e l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il termine per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, prorogato al 31 dicembre 1941-XX con il R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, è prorogato ulteriormente fino a nuova disposizione.

Continuano ad avere applicazione tutte le norme concernenti la costituzione, il funzionamento e la procedura del Tribunale speciale, in vigore all'atto della precedente proroga.