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REGIO DECRETO 2 dicembre 1941, n. 1326

Disposizioni integrative al Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, ed al R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, e modifiche ai ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute. (041U1326)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  16-12-1941 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1930, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187, riguardante i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, concernente il trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute addetto agli Uffici commerciali all'estero;
Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 141, concernente la riorganizzazione dei ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto il R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, contenente disposizioni per il personale degli Uffici commerciali all'estero e modifica ai ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchici delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I ruoli di gruppo A, C e personale subalterno di cui alla tabella A ed il ruolo di gruppo A di cui alla tabella B, annesse al R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, sono modificati in conformità delle unite tabelle firmate d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.