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REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1941, n. 1231

Disposizioni limitative dell'attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra. (041U1231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/1941.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 1942, n. 9 (in G.U. 03/02/1942, n. 27).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-11-1941 al: 11-6-1946
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, concernente il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, concernente la proroga dell'efficacia del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, per tutta, la durata dell'attuale stato di guerra;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Vista la legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le demolizioni dei fabbricati attualmente adibiti ad alloggi privati sono sospese, salvo deroga del Ministro per i lavori pubblici.

Per le demolizioni rese indispensabili per i servizi ferroviari possono essere concesse deroghe dal Ministro per le comunicazioni d'intesa col Ministro per i lavori pubblici.