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LEGGE 17 agosto 1941, n. 1043

Modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni e agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche e urbane. (041U1043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1951)
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  • Modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei
    terreni.
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  • Disposizioni riguardanti i trasferimenti di piccole proprietà
    rustiche ed urbane.
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Testo in vigore dal: 14-12-1951
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato
con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni
sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte: 
 
  1) L'art. 55 e' modificato come segue: 
 
  «Le domande di voltura sono fatte sopra  modulo  a  stampa  fornito
dall'Amministrazione e sono presentate  all'Ufficio  del  registro  o
delle successioni insieme con  gli  atti,  civili  o  giudiziali,  da
sottoporsi alla registrazione, con apposita copia od estratto di essi
in carta libera, e per le denuncie di trasferimenti in causa di morte
con la copia dei documenti relativi alla successione. 
 
  «Alla  domanda  di  voltura  inoltre  deve   essere   allegato   un
certificato dal quale risulti la ditta cui  in  catasto  e'  iscritto
ciascun immobile da volturare e gli altri elementi che  catastalmente
servono a individuare l'immobile. 
 
  «Qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto  e
quella dalla quale si fa luogo al  trasferimento,  a  la  domanda  di
voltura devono  essere  pure  unite  le  copie  degli  altri  atti  o
documenti dimostranti i passaggi intermedi. 
 
  «Qualora  manchino  tali   documenti,   deve   essere   unita   una
dichiarazione della parte nel cui interesse  e'  chiesta  la  voltura
dalla quale risulti la cronistoria di quei  passaggi.  In  tale  caso
nella voltura si fa constare che la sua esecuzione  avviene  ai  soli
effetti della  conservazione  del  catasto  e  senza  pregiudizio  di
qualunque ragione o diritto. L'Ufficio tecnico erariale  notifica  la
eseguita voltura alla ditta che  risulta  iscritta  in  catasto  come
possessore dell'immobile volturato. 
 
  «Il certificato catastale previsto dal secondo comma e'  rilasciato
dall'Ufficio tecnico erariale ovvero dall'Ufficio distrettuale  delle
imposte dirette in esenzione  di  tutti  i  diritti  catastali  fermo
restando  il  pagamento  della  tassa  di  bollo  e  dei  diritti  di
scritturazione. 
 
  «Il procuratore del registro, nei  modi  e  termini  stabiliti  dal
regolamento, trasmette all'Ufficio tecnico  erariale  le  domande  di
voltura con gli atti ad esse allegati, occorrenti per  la  esecuzione
delle volture». 
 
  2) L'art. 56 e' sostituito dal seguente: 
 
  «I notari ed in genere i pubblici  funzionari  all'uopo  incaricati
non possono redigere atti pubblici od autenticare  private  scritture
riguardanti trasferimenti di beni immobili, se dalle  parti  non  sia
esibito loro il certificato  catastale  previsto  dal  2°  comma  del
precedente art. 55, nonche', se del caso, gli atti o la dichiarazione
previsti dal 3° e 4° comma dello stesso articolo, e, quando si tratti
di frazionamento di particella, anche il tipo prescritto dal seguente
art. 57. 
 
  «Negli atti redatti o autenticati gli  immobili  trasferiti  devono
essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e  deve
essere fatto esplicito riferimento al certificato  catastale  nonche'
agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma». 
 
  3) L'art. 57 e' sostituito dal seguente: 
 
  «((Quando avviene il frazionamento  di  una  particella,  le  parti
interessate  devono  produrre,  insieme  con  i  documenti   per   la
esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da
eseguirsi sopra un estratto autentico  delle  mappe  catastali  e  da
firmarsi da un ingegnere, architetto,  dottore  in  scienze  agrarie,
geometra o perito agrimensore, perito agrario, perito edile, iscritto
nel rispettivo albo professionale)). 
 
  «Tale estratto deve essere firmato dalle parti interessate, o,  per
esse, da persona dalle  medesime  parti  delegata,  la  quale  potra'
essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo. 
 
  «Se il tipo presentato non e'  regolare  ed  il  tecnico  che  l'ha
firmato non procede alla sua rettifica nel termine di tempo  che  gli
e' prefisso dall'Amministrazione del catasto e  dei  servizi  tecnici
erariali, questa vi provvede di ufficio a spese del tecnico. 
 
  «L'importo  di  tali  spese  viene  iscritto  dal  procuratore  del
registro sopra apposito campione per operarne il recupero». 
 
  4) E' aggiunto il seguente art. 57-bis. 
 
  «Le copie ed estratti di cui al primo comma  dell'art.  55,  Se  le
parti non provvedono a fornirli,  sono  fatti  in  carta  libera  dal
procuratore del registro, al  quale,  in  tal  caso,  sono  dovuti  i
compensi stabiliti dalla tabella B annessa  al  R.  decreto-legge  15
novembre 1937-XVI, n. 2011. 
 
  «Tali compensi vengono liquidati  all'atto  della  registrazione  e
sono dovuti anche quando la registrazione sia fatta  senza  pagamento
d'imposta. 
 
  Se per la insufficienza o la imperfezione degli atti o del tipo  di
frazionamento, prodotti per la esecuzione delle volture,  queste  non
possono essere eseguite, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a
presentare, entro  il  termine  di  giorni  trenta,  gli  altri  atti
necessari, ovvero a regolarizzare, entro lo stesso termine di  tempo,
gli atti ed i tipi gia' esibiti e riconosciuti imperfetti. 
 
  «Se le parti non forniscono quanto loro e' richiesto,  vi  provvede
l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico  delle  parti  le  spese
occorse il cui importo viene iscritto dal  procuratore  del  registro
sopra apposito campione per operarne il ricupero». 
 
  5) L'art. 60 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Coloro che non osservino le disposizioni di cui: 
 
  a) ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 55 o  quelle  di  cui
agli articoli 56, 57 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 50  a
lire 1000; 
 
  b) all'art. 57-bis sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 10  a
lire 50. 
 
  «L'accertamento delle violazioni alle disposizioni  degli  articoli
55, 56 e 57 spetta ai procuratori del registro o agli ingegneri  capi
degli Uffici tecnici erariali o ai capi delle Sezioni staccate  degli
Uffici tecnici erariali. Quello delle  violazioni  alle  disposizioni
dell'art. 57-bis e' di  competenza  esclusiva  degli  ingegneri  capi
degli Uffici tecnici erariali o dei capi delle Sezioni staccate degli
Uffici tecnici erariali. 
 
  «Il  relativo  processo  verbale  e'  trasmesso  all'intendente  di
Finanza competente per  territorio,  per  l'applicazione  della  pena
pecuniaria, a norma degli  articoli  55  e  seguenti  della  legge  7
gennaio 1929-VII, n. 4».