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REGIO DECRETO 9 settembre 1941, n. 1022

Ordinamento giudiziario militare (041U1022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 9-10-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
 
  Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega  al  Governo
del Re la facolta' di  provvedere  alla  riforma  della  legislazione
penale militare; 
  Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a'
termini dell'articolo 2 della legge predetta; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
della guerra,  della  marina  e  dell'aeronautica,  d'intesa  con  il
Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'Africa  italiana
e con il Ministro delle finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))