stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 14 giugno 1941, n. 964

Risarcimento dei danni di guerra nell'Africa italiana. (041U0964)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-10-1941 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico dell'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, numero 675;
Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Visto l'art. 26 della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra nel Regno;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È concesso, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti, un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nei territori dell'Africa italiana, compreso il Territorio del Sahara libico, di cose mobili ed immobili, in quanto siano conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.
I danni alle navi ed ai relativi carichi sono risarcibili qualunque sia la località in cui si sono verificati.
Nessun risarcimento è dovuto per i danni che diano luogo ad indennizzo a norma della legge sull'assicurazione obbligatoria delle navi mercantili contro i rischi di guerra.