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LEGGE 25 luglio 1941, n. 934

Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. (041U0934)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/1941. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1976)
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Testo in vigore dal: 27-9-1941
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Cassa di previdenza per le  pensioni  ai  salariati  degli  Enti
locali ha personalita' giuridica, ed ha sede in Roma.  Essa  provvede
alle pensioni e alle  indennita'  dei  salariati  dei  Comuni,  delle
Amministrazioni   provinciali,   delle   Istituzioni   pubbliche   di
beneficenza, delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio  dei
servizi municipalizzati, nonche' degli  altri  Enti  ai  quali  siano
estese le disposizioni sulla Cassa. 
 
  Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e  prestiti  e
degli  Istituti  di   previdenza   esercita   le   sue   attribuzioni
nell'interesse della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati
degli Enti locali. 
 
  La rappresentanza legale e la  responsabilita'  di  gestione  della
Cassa di  previdenza  spettano  al  Direttore  generale  della  Cassa
depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. 
 
  Per gli effetti delle imposte, delle tasse e  degli  altri  diritti
stabiliti dalle leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza  e'
considerata come Amministrazione dello Stato. 
 
  Le  spese  di  amministrazione  sono  a  carico  della   Cassa   di
previdenza.