stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 luglio 1941, n. 929

Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (041U0929)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-9-1941 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



L'art. 80 delle norme approvate col R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

«I sottotenenti di complemento sono normalmente tratti, salvo disposizioni speciali:
a) dai militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi per allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica previsti dalle vigenti disposizioni;
b) dagli allievi dei corsi regolari della Regia accademia aeronautica che abbiano superato il 2° anno di corso; detti allievi non potranno però essere nominati sottotenenti di complemento che nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;
c) dai sottufficiali congedati che abbiano prestato almeno otto anni di effettivo servizio militare e possiedano il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi di cui alla lettera a);
d) dai cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui alla legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, ed esclusivamente per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico».

Per conseguire la nomina di cui sopra, gli aspiranti dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali e non aver superato il 40° anno di età.

Sono altresì inscritti di ufficio nei ruoli di complemento col proprio grado ed anzianità gli ufficiali dispensati dal servizio permanente e che non debbano essere collocati in diversa posizione per effetto delle vigenti disposizioni.

A parità di grado e di anzianità, gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono inscritti nei ruoli prima di ogni altro.